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Riduzione dell'IVA sul gas metano per uso domestico

18.01.2008

L'Agenzia delle Entrate con la circolare N. 2/E del 17 gennaio 2008 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2008 troverà applicazione il nuovo sistema tariffario basato su fasce di consumo.

Infatti i consumi di gas naturale (metano) per usi civili, fino al consumo annuo di 480 metri cubi, saranno soggetti all'aliquota del 10% anche se usati per riscaldamento. Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l'aliquota ordinaria del 20% sulla parte eccedente.

Le operazioni diverse da quelle di fornitura di gas metano devono essere assoggettate ad aliquota ordinaria. L'aliquota ridotta del 10% quindi non può estendersi ai servizi accessori o alla quota fissa della tariffa.

In precedenza l'aliquota del 10% veniva applicata solo alle utenze che usavano il gas naturale per uso cottura e produzione di acqua calda.


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